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STATUTO DELLA CONSOCIAZIONE NAZIONALE
DEI GRUPPI DONATORI DI SANGUE FRATRES
DELLE MISERICORDIE D’ITALIA APPROVATO
ALL’ASSEMBLEA DI AGEROLA
IN DATA 1 OTTOBRE 2000
TITOLO I
NORME GENERALI
1. La
Consociazione nazionale dei gruppi donatori di sangue
“Fratres” delle Misericordie d’Italia trae la propria origine
dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia ed
è stata fondata in Lucca il 19-20 giugno 1971.
2. La
Consociazione è stata eretta in ente morale con decreto del
Ministero della Salute dell’11 ottobre 1994.
1. La
Consociazione è composta dai gruppi “Fratres” donatori di
sangue, di organi e di sangue midollare costituiti ai sensi
del Titolo II del Codice Civile.
2.
Possono entrare a far parte della Consociazione, previo
accoglimento della domanda di ammissione, i gruppi di nuova
costituzione purché adottino lo statuto tipo elaborato dalla
Consociazione stessa.
3. Il
regolamento di esecuzione dello statuto stabilisce le modalità
di presentazione della domanda di ammissione alla
Consociazione e la documentazione da allegare.
4. La
Consociazione non risponde delle eventuali inadempienze
amministrative e/o economiche che venissero a crearsi nei
confronti di terzi da parte degli associati.
1. La
Consociazione costituisce raggruppamento del volontariato
avente per scopo la mobilitazione dei cittadini nel campo
della donazione anonima, gratuita, periodica e responsabile
del sangue, degli organi e del sangue midollare; è fondata sui
principi cristiani e si ispira alla solidarietà umana ed alla
carità cristiana.
2. La
Consociazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro, è
apartitica ed ha strutture ed organizzazione democratiche.
3. Le
cariche associative sono elettive e gratuite, come gratuite
sono le prestazioni fornite dagli associati alla
Consociazione.
4. La
Consociazione può avvalersi di prestazioni di lavoro
dipendente o autonomo esclusivamente nei limiti necessari al
suo regolare funzionamento ovvero per il compimento di
attività qualificate e specializzate.
5. E’
vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli
avanzi di amministrazione o comunque denominati, sussistendo
altresì l’obbligo di destinare gli stessi alla realizzazione
degli scopi istituzionali.
6. La
Consociazione ha sede nel comune di Firenze in viale Giacomo
Matteotti n° 60.
1. La
Consociazione è costituita ai sensi degli articoli 18 e 38,
ultimo comma, della Costituzione e dell’articolo 12 del Codice
Civile.
1. Lo
stemma della Consociazione è costituito da un cuore ed una
goccia di sangue, entrambi di colore rosso su fondo bianco.
2.
L’adozione dello stemma di cui al precedente comma è
obbligatoria per i gruppi di nuova costituzione, i quali
potranno aggiungervi soltanto la loro denominazione.
3. Lo
stemma e la denominazione dei gruppi aderenti alla data di
entrata in vigore del presente statuto possono essere
modificati soltanto previa autorizzazione della Consociazione.
4. Lo
stemma e la denominazione “Fratres”, registrati e tutelati a
norma di legge, sono adottati previa formale autorizzazione
della Consociazione ed il loro deposito è di competenza della
Consociazione.
1.
Costituisce scopo primario della Consociazione la diffusione
di una adeguata coscienza alla donazione del sangue, nonché la
promozione di iniziative funzionali a propagandare l’alto
valore sociale della donazione degli organi e del sangue
midollare.
2. Per
il raggiungimento degli scopi di cui al precedente comma, la
Consociazione:
a)
persegue la promozione integrale dell’uomo, ispirandosi alla
concezione cristiana della vita;
b)
promuove lo sviluppo di una cultura della donazione del sangue
e dei suoi componenti nonché della cultura della solidarietà
sociale e della fraternità, che ne costituisce il necessario
fondamento;
c)
sostiene la donazione volontaria, gratuita, anonima,
responsabile e periodica;
d) opera
per la tutela della salute dei donatori e dei riceventi;
e)
concorre, nell’ambito della legge che disciplina le attività
trasfusionali, al raggiungimento dell’autosufficienza in campo
nazionale per il soddisfacimento del bisogno di sangue intero,
di emocomponenti e di emoderivati;
f)
favorisce, con idonee iniziative, l’incremento della presenza
dei gruppi su tutto il territorio nazionale;
g)
sviluppa un’azione permanente a tutti i livelli della vita
sociale, specialmente nel mondo giovanile e studentesco, per
la diffusione dell’educazione sanitaria e per la formazione
della cultura del dono con riferimento alla ispirazione ed
alla logica del Vangelo;
h) tiene
opportuni collegamenti con le altre associazioni di donatori,
al fine di coordinare tutte le iniziative di raccolta del
sangue, di migliorare le attività delle strutture
trasfusionali pubbliche e di proporre nuove e più moderne
disposizioni di legge in materia;
i) segue
il progresso e l’aggiornamento scientifico nel campo
trasfusionale, contribuendo ad uno sviluppo più intenso della
ricerca e della utilizzazione del sangue e dei suoi derivati e
favorendo il buon uso del sangue;
j)
diffonde anche la donazione degli organi e del sangue
midollare, affinché ciascuno si senta concretamente
disponibile verso i propri fratelli.
1. In
relazione al carattere cristiano inerente alla propria vita
associativa e a quella dei singoli associati, la Consociazione
– anche attraverso il suo assistente spirituale - mantiene
rapporti sostanziali e di riferimento con l’autorità
ecclesiastica.
1. I
mezzi finanziari della Consociazione sono costituiti dalle
quote associative dei gruppi nella misura determinata
annualmente dall’assemblea; dai contributi di enti,
associazioni, istituzioni, sodalizi e benefattori; da lasciti
e donazioni; dai proventi derivanti da manifestazioni e
attività organizzate dalla Consociazione.
1. Le
entrate della Consociazione, che sono amministrativamente
distinte da quelle dei singoli associati, sono costituite da:
a)
contributi e rimborsi previsti da disposizioni statali e/o
regionali, nonché entrate diverse derivanti da rapporti
convenzionali;
b)
contributi di enti, istituzioni, sodalizi e benefattori;
c)
proventi derivanti da manifestazioni, iniziative e attività
commerciali e produttive
“no
profit”, nei limiti consentiti dalla legge;
d)
contributi di privati, lasciti e donazioni;
e)
eventuali provvidenze previste da leggi, atti amministrativi
e/o progetti speciali per il perseguimento delle finalità
istituzionali;
f) altre
entrate consentite.
1.
L’esercizio sociale inizia l’uno gennaio e termina il trentuno
dicembre di ogni anno.
2. Entro
il 31 maggio di ogni anno si delibera in ordine al bilancio
consuntivo dell’esercizio decorso ed il bilancio preventivo
dell’esercizio successivo.
3. I
bilanci sono depositati in copia nella sede della
Consociazione unitamente alle relazioni annesse, durante i
trenta giorni che precedono la relativa assemblea e finchè
siano approvati; gli associati possono prenderne visione.
TITOLO II
DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
1. Gli
associati godono di tutti i diritti della Consociazione,
usufruiscono dei servizi da essa istituiti, partecipano alle
assemblee e sono i soli ad avere – in tale sede – diritto di
voto.
1. Gli
associati sono obbligati all’osservanza e al rispetto dello
statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente
adottate dagli organi consociativi.
TITOLO III
ORGANI ED ORGANISMI
1. Sono
organi centrali della Consociazione:
a)
l’assemblea nazionale;
b) il
consiglio nazionale;
c) il
consiglio di presidenza;
d) il
presidente nazionale;
e) il
collegio dei revisori dei conti;
f) il
collegio dei probiviri.
1. Sono
organi territoriali della Consociazione:
a)
l’assemblea regionale;
b) il
consiglio regionale;
c)
l’assemblea provinciale;
d) il
consiglio provinciale.
1. Sono
organismi della Consociazione:
a)
l’amministratore nazionale;
b)
l’assistente spirituale nazionale;
c) il
consulente sanitario nazionale;
d) il
segretario nazionale.
CAPO I – ORGANI CENTRALI
L’ASSEMBLEA NAZIONALE
1.
L’assemblea nazionale è composta dai legali rappresentanti dei
gruppi associati fra i quali elegge il suo presidente.
2. I
componenti del consiglio nazionale, del collegio dei revisori
dei conti, del collegio dei probiviri, l’assistente spirituale
nazionale, il consulente sanitario nazionale ed il presidente
della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia
hanno voto consultivo su tutte le questioni di competenza
dell’assemblea, alle cui riunioni devono essere invitati nelle
forme stabilite per la convocazione dei componenti di cui al
primo comma.
3. I
componenti dell’assemblea aventi diritto di voto deliberativo
possono delegare la loro funzione a persona iscritta al gruppo
rappresentato o, in via subordinata, al rappresentante di
altro gruppo.
4. Il
rappresentante di ciascun gruppo non può essere portatore di
più di una delega.
1.
L’assemblea nazionale si riunisce entro il 31 maggio di ogni
anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo
dell’esercizio decorso e al bilancio preventivo dell’esercizio
successivo; si riunisce, altresì, ogni quattro anni per il
rinnovo degli organi centrali.
2.
L’assemblea si riunisce altresì:
a) in
ogni tempo su conforme deliberazione del consiglio nazionale o
del consiglio di presidenza;
b) su
richiesta scritta e motivata di almeno un decimo degli
associati.
Nei casi
di cui alle precedenti lettere a) e b) deliberazione e
richiesta devono indicare gli argomenti da trattare.
1.
L’assemblea nazionale si riunisce di norma nel comune ove ha
sede la Consociazione; le riunioni in sede diversa sono
deliberate dall’organo che ha disposto la convocazione. In
caso di convocazione ai sensi della lettera b) del precedente
comma, l’ammissibilità della richiesta e la sede per la
riunione sono deliberate dal consiglio di presidenza.
2.
L’assemblea è convocata dal presidente nazionale mediante
avviso scritto contenente l’indicazione del giorno, dell’ora,
del luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da
trattare; l’avviso deve essere spedito agli aventi diritto di
partecipazione almeno 20 giorni prima di quello fissato per
l’adunanza. Ai legali rappresentanti dei gruppi l’avviso è
spedito alla sede del soggetto giuridico rappresentato.
3. Nello
stesso avviso è fissata anche per il medesimo giorno, purché
almeno un’ora dopo rispetto all’orario previsto per la prima
convocazione, l’adunanza in seconda convocazione, nel caso in
cui la prima andasse deserta.
4. Il
regolamento di esecuzione dello statuto disciplina le modalità
di partecipazione all’assemblea.
1. Le
riunioni dell’assemblea nazionale sono valide, in prima
convocazione, se è presente almeno la metà dei componenti di
cui al precedente articolo 14, primo comma; in seconda
convocazione la validità delle riunioni è subordinata alla
presenza di almeno un quarto dei componenti con voto
deliberativo.
2. Il
disposto di cui al comma precedente non trova applicazione per
le deliberazioni la cui validità è subordinata per legge o per
statuto al voto favorevole di un quorum speciale.
1.
L’assemblea nazionale:
a)
elegge il consiglio nazionale, il collegio dei revisori dei
conti e il collegio dei probiviri;
b)
revoca gli organi di cui alla precedente lettera a) o singoli
componenti degli stessi;
c)
delibera in ordine ai bilanci consuntivi e preventivi;
d)
delibera sulle questioni di carattere generale e di indirizzo
programmatico;
e)
delibera sulle modificazioni allo statuto;
f)
delibera l’approvazione dello statuto tipo dei gruppi
associati;
g)
delibera sulle materie di cui al successivo titolo V;
h) fissa
– contestualmente alla approvazione del bilancio preventivo -
la ripartizione delle risorse finanziarie, anche in relazione
alle necessità di funzionamento degli organi consociativi,
determinandosi sulla proposta del consiglio nazionale o sulla
richiesta di almeno i due terzi dei componenti dell’assemblea;
i)
approva finanziamenti straordinari a qualsiasi titolo
richiesti;
j)
approva impegni economici pluriennali;
k)
approva progetti ed indirizzi specifici di politica
associativa che vincolino tutte le strutture;
l)
esercita ogni altra funzione attribuitale dalla legge o dallo
statuto.
1. Le
deliberazioni dell’assemblea nazionale sono adottate a
maggioranza di voti espressi.
2. Le
modificazioni allo statuto sono approvate dall’assemblea con
la presenza di almeno la metà più uno degli associati e col
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Le
deliberazioni relative allo scioglimento ed alla devoluzione
dei beni sono adottate con la maggioranza prevista
dall’articolo 21, terzo comma, del Codice Civile.
IL CONSIGLIO NAZIONALE
1. Il
consiglio nazionale è composto da 15 membri eletti
dall’assemblea nazionale con le modalità stabilite dal
regolamento di esecuzione dello statuto.
2.
L’assistente spirituale nazionale, il consulente sanitario
nazionale, i presidenti dei consigli regionali ed il
presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie
d’Italia hanno voto consultivo su tutte le questioni di
competenza del consiglio nazionale, alle cui riunioni devono
essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione dei
componenti di cui al primo comma.
1. Il
consiglio nazionale si riunisce ogni anno entro il 30 aprile
per adottare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente
ed il bilancio di previsione dell’esercizio successivo da
presentare all’assemblea nazionale.
2. Il
consiglio nazionale può altresì essere convocato in ogni tempo
su conforme deliberazione del consiglio di presidenza o su
richiesta di almeno un terzo dei consiglieri nazionali;
deliberazione e richiesta devono indicare gli argomenti da
trattare. Le riunioni postulate dal presente comma devono
tenersi entro trenta giorni dalla data della deliberazione o
dall’acquisizione della richiesta.
3. Il
presidente spedisce l’avviso di convocazione agli aventi
diritto almeno quindici giorni prima della data fissata per la
riunione.
4. In
caso di urgenza il termine di cui al comma precedente è
ridotto a cinque giorni ed entro gli stessi termini può essere
integrato l’ordine del giorno. In tali casi il consiglio
nazionale verifica prioritariamente la sussistenza del
presupposto dell’urgenza.
5. Il
consiglio nazionale si riunisce di norma nel comune ove ha
sede la Consociazione; le riunioni in sede diversa sono
deliberate dal consiglio di presidenza.
1. Le
riunioni del consiglio nazionale sono valide in prima
convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei suoi
componenti; in seconda convocazione la validità delle riunioni
è subordinata alla presenza di almeno un terzo dei suoi
componenti.
2. Il
disposto di cui al comma precedente non trova applicazione per
le deliberazioni la cui validità è subordinata per legge o per
statuto al voto favorevole di un quorum speciale.
1. Il
consiglio nazionale:
a)
elegge, fra i suoi componenti, il presidente nazionale, il
vice presidente nazionale, tre membri del consiglio di
presidenza, il segretario nazionale e l’amministratore
nazionale;
b)
propone alla competente autorità ecclesiastica la nomina
dell’assistente spirituale nazionale;
c)
nomina il consulente sanitario nazionale;
d)
nomina i componenti del comitato tecnico-scientifico;
e)
nomina la commissione verifica poteri;
f)
nomina la commissione elettorale;
g)
delibera in ordine alla pianta organica ed allo stato
giuridico ed economico del personale dipendente;
h)
adotta i bilanci consuntivi da sottoporre all’esame
dell’assemblea;
i)
adotta i bilanci preventivi da sottoporre all’esame
dell’assemblea;
j)
delibera in ordine alla convocazione dell’assemblea;
k)
assume ogni provvedimento di carattere generale inerente la
vita e l’attività della Consociazione;
l) fissa
le linee e gli interventi riguardanti i rapporti con le altre
associazioni di donatori di sangue e con le istituzioni;
m)
approva progetti di formazione, informazione e comunicazione
interni ed esterni alla Consociazione;
n)
approva i regolamenti di esecuzione, di amministrazione e di
organizzazione;
o)
conferisce, su proposta del consiglio di presidenza e con le
modalità stabilite dal regolamento di esecuzione dello
statuto, onorificenze, attestati e benemerenze;
p)
nomina i delegati della Consociazione determinandone le
competenze e istituisce commissioni permanenti o temporanee
con funzioni consultive, speciali o di rappresentanza, ne
stabilisce la composizione e provvede alla nomina dei
componenti;
q) cura
gli interessi della Consociazione e, ove consentito, dei
singoli associati, in ogni caso con facoltà di conciliare, di
transigere e di promuovere azioni e istanze giudiziarie o
amministrative e di resistervi in ogni stato e grado di
giurisdizione, pure per giudizi di revocazione e di
cassazione;
r)
esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo
statuto, dai regolamenti e da altri atti amministrativi.
1. Le
deliberazioni del consiglio nazionale sono adottate a
maggioranza di voti espressi, salvi i provvedimenti la cui
validità è subordinata al voto favorevole di un quorum
speciale.
1. I
membri che non partecipano senza giustificato motivo a tre
riunioni consecutive decadono dal loro ufficio nel rispetto
della disciplina stabilita dal regolamento di esecuzione dello
statuto; la pronuncia di decadenza è adottata dal consiglio
nazionale a maggioranza assoluta di voti.
2. In
caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere
nazionale, subentra chi ha riportato il maggior numero di voti
nelle ultime elezioni e questi rimane in carica finché vi
sarebbe rimasto il membro da lui surrogato.
3. Le
surrogazioni di cui al comma precedente sono deliberate dal
consiglio nazionale e hanno effetto immediato.
4. In
caso di impossibilità a procedere alle surrogazioni per oltre
la metà dei consiglieri complessivamente eletti, il consiglio
nazionale è sciolto e rinnovato dall’assemblea nella sua prima
riunione utile.
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
1. Il
consiglio di presidenza è composto dal presidente nazionale,
dal vice presidente nazionale, dal segretario nazionale,
dall’amministratore nazionale e da tre membri eletti dal
consiglio nazionale nel suo seno.
2.
L’assistente spirituale nazionale ed il consulente sanitario
nazionale hanno voto consultivo su tutte le questioni di
competenza del consiglio di presidenza, alle cui riunioni
devono essere invitati nelle forme stabilite per la
convocazione dei componenti di cui al primo comma.
1. In
relazione alle sue competenze, il consiglio di presidenza è
costituito in permanenza e può essere convocato dal presidente
in ogni momento anche con avviso telefonico e contestuale
comunicazione dell’ordine del giorno.
1. Le
riunioni del consiglio di presidenza sono valide se sono
presenti almeno quattro componenti compreso il presidente o
chi ne fa le veci.
1. Il
consiglio di presidenza:
a) attua
le decisioni dell’assemblea e del consiglio nazionale;
b)
decide sulle domande di ammissione dei nuovi gruppi;
c) cura
la gestione amministrativa ordinaria della Consociazione;
d)
predispone i bilanci preventivi e consuntivi;
e)
coordina le attività degli organi territoriali;
f)
esamina gli atti degli organi territoriali ai sensi e per gli
effetti di cui al successivo articolo 49;
g)
propone al consiglio nazionale i conferimenti di cui al
precedente articolo 22, primo comma, lettera o);
h)
mantiene rapporti con le autorità e con le altre istituzioni
ed organizzazioni a livello nazionale;
i)
delibera in ordine alla convocazione dell’assemblea;
j) segue
gli aspetti tecnici relativi alla legislazione nazionale in
materia di sanità e volontariato;
k)
adotta, assumendo motivatamente i poteri sostitutivi d’urgenza
e salvo ratifica del consiglio nazionale nella sua prima
riunione utile, le deliberazioni di cui all’articolo 22, primo
comma, lettere e), f), k), l), m), p), q) dello statuto;
l)
compie tutti gli atti di amministrazione e/o gestione che non
rientrino nelle competenze di altri organi della
Consociazione.
1. Il
consiglio di presidenza può assegnare incarichi ai singoli
suoi componenti, ferma restando la collegialità delle
decisioni.
1. Le
deliberazioni del consiglio di presidenza sono adottate a
maggioranza di voti espressi, salvi i provvedimenti la cui
validità è subordinata al voto favorevole di un quorum
speciale.
1. I
membri del consiglio di presidenza restano in carica fino a
surrogazione.
2. Le
dimissioni dei singoli membri sono dirette al presidente,
hanno carattere irrevocabile e acquistano efficacia all’atto
della ricezione della relativa raccomandata con avviso di
ricevimento.
3. In
caso di contemporanee dimissioni che riducano il consiglio di
presidenza a meno di quattro membri, il presidente convoca –
entro 10 giorni - il consiglio nazionale per le necessarie
surrogazioni.
IL PRESIDENTE
1. Al
presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza
legale della Consociazione sia di fronte a terzi che in
giudizio.
2. Il
presidente:
a)
convoca l’assemblea, il consiglio nazionale e il consiglio di
presidenza;
b)
presiede il consiglio nazionale e il consiglio di presidenza;
c)
sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché
alla esecuzione degli atti, assumendo i provvedimenti che si
rendono necessari;
d)
esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo
statuto, dai regolamenti e da altri atti normativi.
1. Il
presidente è sostituito in tutte le sue funzioni, in caso di
assenza o impedimento, dal vice presidente.
2. In
caso di assenza o impedimento contemporanei del presidente e
del vice presidente, le relative funzioni sono esercitate dal
consigliere nazionale più anziano di età facente parte del
consiglio di presidenza con esclusione dell’amministratore
nazionale e del segretario nazionale.
1. Il
presidente resta in carica fino alla nomina del nuovo
presidente.
2. Le
dimissioni del presidente sono dirette al vice presidente,
hanno carattere irrevocabile e acquistano efficacia all’atto
della ricezione della relativa raccomandata con avviso di
ricevimento.
3. In
caso di dimissioni, decadenza o decesso del presidente le sue
funzioni sono esercitate dal vice presidente.
4. Entro
dieci giorni dal verificarsi di uno degli eventi di cui al
comma precedente, il vice presidente convoca il consiglio
nazionale per l’adozione del provvedimento di nomina del nuovo
presidente.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il
collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri
effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea.
2. Il
presidente della Consociazione indice e presiede la riunione
di insediamento del collegio entro trenta giorni dalle
elezioni di cui al comma precedente; nel corso della riunione
il collegio elegge, fra i membri effettivi, il proprio
presidente.
1. Il
collegio dei revisori dei conti:
a)
controlla la gestione amministrativa e finanziaria e riferisce
sul controllo della cassa;
b)
controlla la regolare tenuta delle scritture e dei documenti
contabili;
c)
presenta al consiglio nazionale, al termine di ogni anno, la
relazione sul bilancio consuntivo da presentare all’assemblea,
avvalendosi anche delle relazioni dei collegi dei revisori
operanti presso i consigli regionali e provinciali.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
1. Il
collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e
due supplenti eletti dall’assemblea.
2. Il
presidente della Consociazione indice e presiede la riunione
di insediamento del collegio entro trenta giorni dalle
elezioni di cui al comma precedente; nel corso della riunione
il collegio elegge, fra i membri effettivi, il proprio
presidente.
1. Il
collegio dei probiviri esercita, a richiesta di chi vi abbia
interesse, l’attività giurisdizionale sulle controversie tra
gli organi della Consociazione, tra i componenti di organi
consociativi e l’organo di appartenenza, tra la Consociazione
e gli associati e tra i singoli associati in quanto tali fra
loro.
2. Il
ricorso avverso gli atti degli organi consociativi deve essere
proposto nel termine di sessanta giorni dalla data di
notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da
quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
3. Il
collegio dei probiviri decide preliminarmente sulla
ammissibilità del ricorso; la decisione di merito è preceduta
dal contraddittorio e deve essere adeguatamente motivata.
4. Le
decisioni del collegio dei probiviri sono vincolanti per le
parti e sono impugnabili esclusivamente secondo le norme del
Codice di procedura civile.
CAPO II – ORGANI TERRITORIALI
L’ASSEMBLEA REGIONALE
1.
L’assemblea regionale è l’organo di riferimento della
Consociazione sul territorio regionale ed è composta dai
legali rappresentanti dei gruppi associati con sede nel
territorio regionale.
2. I
componenti dell’assemblea possono delegare la loro funzione a
persona iscritta al gruppo rappresentato o, in via
subordinata, al rappresentante di altro gruppo.
3. Il
rappresentante di ciascun gruppo non può essere portatore di
più di una delega.
1.
L’assemblea regionale si riunisce ogni quattro anni per la
nomina del consiglio regionale e del collegio dei revisori dei
conti, composto da tre membri, al quale sono attribuite – in
relazione all’attività degli organi regionali – le funzioni di
cui al precedente articolo 34, primo comma, lettere a) e b).
2.
L’assemblea è altresì convocata:
a) entro
il trentun marzo di ogni anno per deliberare in ordine al
rendiconto contabile dell’esercizio decorso corredato dalla
relazione del collegio dei revisori. Il provvedimento
dell’assemblea, con annessa relazione, è trasmesso – a cura
del presidente del consiglio regionale – al collegio nazionale
dei revisori dei conti per le finalità di cui al precedente
articolo 34, primo comma, lettera c) e per deliberare in
ordine al bilancio di previsione del successivo esercizio.
Il
provvedimento dell’assemblea con annessa relazione, è
trasmesso – a cura del presidente del consiglio regionale –
all’amministratore nazionale per le finalità di cui al
successivo articolo 52, primo comma, lettera b);
b) in
ogni tempo su conforme deliberazione del consiglio regionale;
c) su
richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei suoi
componenti.
1. Nei
casi di cui alle precedenti lettere b) e c) deliberazione e
richiesta devono indicare gli argomenti da trattare.
2. Per
la validità delle riunioni e delle deliberazioni si applicano
gli articoli 16, primo comma e 18, primo comma dello statuto.
3. Il
regolamento di esecuzione dello statuto disciplina le modalità
di convocazione e di partecipazione all’assemblea regionale.
IL CONSIGLIO REGIONALE
1. Il
consiglio regionale è composto da 7 membri eletti
dall’assemblea regionale con le modalità stabilite dal
regolamento di esecuzione dello statuto.
2. Il
consiglio regionale elegge nel proprio seno il presidente, il
vice presidente, l’amministratore e il segretario, al quale
compete la redazione dei verbali degli organi regionali e –
congiuntamente al presidente – la loro sottoscrizione.
3.
L’assistente spirituale regionale e il consulente sanitario
regionale hanno voto consultivo su tutte le questioni di
competenza del consiglio regionale, alle cui riunioni devono
essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione dei
componenti di cui al primo comma.
1. Il
consiglio regionale si riunisce altresì in ogni tempo su
determinazione del presidente.
2. Per
la validità delle riunioni e delle deliberazioni si applicano
gli articoli 21, primo
comma e
23 dello statuto.
3. Il
regolamento di esecuzione dello statuto disciplina le modalità
di convocazione e di partecipazione al consiglio regionale.
1. Il
consiglio regionale:
a) ha
rapporti con l’ente Regione nel rispetto delle linee
programmatiche della Consociazione con la quale concorda
manifestazioni ed iniziative;
b)
designa i rappresentanti negli organismi di rilevanza
regionale;
c) cura
rapporti con gli organi provinciali e con i gruppi promuovendo
consultazioni ed incontri per l’aggiornamento sulle
disposizioni normative e in ordine alle attività a carattere
regionale;
d)
dirime, in via conciliativa, le controversie insorte fra
organi omologhi di due o più province ricomprese nella
regione;
e) ha
rapporti con le altre associazioni a livello regionale;
f)
costituisce i raggruppamenti e con apposito regolamento ne
determina le competenze e ne disciplina il funzionamento;
g)
propone alla competente autorità ecclesiastica la nomina
dell’assistente spirituale regionale;
h)
nomina il consulente sanitario regionale.
L’ASSEMBLEA PROVINCIALE
1.
L’assemblea provinciale è l’organo di riferimento della
Consociazione sul territorio provinciale ed è composta dai
legali rappresentanti dei gruppi associati con sede nel
territorio provinciale.
1. Trova
applicazione per l’assemblea provinciale la disciplina
stabilita agli articoli 37, commi secondo e terzo, e 38 dello
statuto.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
1. Il
consiglio provinciale è composto da 7 membri eletti
dall’assemblea provinciale con le modalità stabilite dal
regolamento di esecuzione dello statuto.
2. Il
consiglio provinciale elegge nel proprio seno il presidente,
il vice presidente, l’amministratore e il segretario, al quale
compete la redazione dei verbali degli organi provinciali e –
congiuntamente al presidente – la loro sottoscrizione.
3.
L’assistente spirituale provinciale ed il consulente sanitario
provinciale hanno voto consultivo su tutte le questioni di
competenza del consiglio provinciale, alle cui riunioni devono
essere invitati nelle forme stabilite per la convocazione dei
componenti di cui al primo comma.
1. Trova
applicazione per il consiglio provinciale la disciplina
stabilita dall’articolo 40 dello statuto.
1. Il
consiglio provinciale:
a)
coordina l’attività associativa dei gruppi in armonia con le
linee programmatiche della Consociazione;
b)
designa i propri rappresentanti negli organi provinciali in
conformità alle norme sull’organizzazione dell’amministrazione
provinciale;
c) ha
rapporti con le altre associazioni sedenti nel territorio di
competenza;
d)
raccoglie e trasmette alla Consociazione, su apposito modello
di rilevazione predisposto dal consiglio di presidenza, i dati
statistici annuali relativi alle attività istituzionali dei
gruppi di competenza;
e)
coordina l’attività di promozione, propaganda e formazione dei
gruppi in conformità agli indirizzi stabiliti dagli organi
centrali della Consociazione;
f)
riceve le domande di affiliazione dei nuovi gruppi e le
trasmette, con motivato parere, alla Consociazione tramite il
consiglio regionale;
g) ha
rapporti con le altre associazioni a livello provinciale;
h)
dirime, in via conciliativa, le controversie insorte fra
gruppi ricompresi nella provincia;
i)
propone alla competente autorità ecclesiastica la nomina
dell’assistente spirituale provinciale;
j)
nomina il consulente sanitario provinciale.
CAPO III – NORME GENERALI SUGLI ORGANI
1. Tutti
gli organi della Consociazione sono eletti a suffragio
universale.
2. Sono
eleggibili a componente degli organi della Consociazione gli
iscritti ai gruppi associati purché abbiano compiuto, nel
giorno fissato per la votazione, il diciottesimo anno d’età.
3. Tutti
gli organi, in via ordinaria, durano in carica quattro anni e
si insediano entro trenta giorni dalla proclamazione
effettuata dal presidente del seggio elettorale al termine
delle operazioni di scrutinio.
1. I
membri del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei
probiviri non possono far parte dei consigli centrali e
territoriali.
2.
L’incompatibilità di cui al comma precedente sussiste altresì
fra i due collegi.
3. La
carica di membro del collegio dei revisori dei conti e quella
di membro del collegio dei probiviri sono incompatibili
altresì con qualunque altra funzione o impiego all’interno o
in rappresentanza della Consociazione.
4. I
membri dei consigli regionali e provinciali non possono far
parte del consiglio nazionale; l’incompatibilità sussiste
altresì tra la carica di consigliere regionale con la carica
di consigliere provinciale.
5. Chi
ricopre cariche politiche e/o sindacali non è eleggibile negli
organi della Consociazione.
1. Gli
atti di straordinaria amministrazione e gli schemi di
convenzione approvati dagli organi territoriali sono
sottoposti all’esame del consiglio di presidenza entro trenta
giorni dal loro ricevimento al fine di verificarne la
compatibilità con lo statuto ed i regolamenti della
Consociazione.
2. La
verifica di cui al precedente comma non può estendersi al
merito del provvedimento.
3. Nel
caso in cui il consiglio di presidenza fosse orientato in
senso negativo, il provvedimento di incompatibilità è
pronunciato previa audizione del presidente dell’organo
interessato.
4. I
rapporti nascenti dagli atti di cui al presente articolo sono
imputati alla Consociazione e sono da questa sottoscritti
tramite il presidente nazionale che ha facoltà, di volta in
volta, di delegare la funzione al presidente del competente
organo territoriale.
1. Il
regolamento di esecuzione dello statuto disciplina le
ulteriori modalità di elezione e di surrogazione degli organi
della Consociazione nel rispetto dei principi di democraticità
che consentano la partecipazione degli associati sotto il
duplice profilo di elettorato attivo e passivo.
1. Con
le modalità previste dal regolamento di esecuzione dello
statuto e al solo scopo di riferire su specifici argomenti,
alle riunioni degli organi centrali collegiali possono
partecipare, durante il dibattito, persone estranee agli
stessi.
2.
Sempre con le modalità di cui al regolamento di esecuzione
dello statuto, alle riunioni degli organi collegiali centrali
o – se del caso – alla trattazione di singoli argomenti in
discussione, è consentita la partecipazione – in qualità di
uditori – di persone estranee all’organo in questione, purché
iscritte ai gruppi associati.
3. La
partecipazione di estranei alle riunioni degli organi
territoriali sono disciplinate da ciascun consiglio regionale
e da ciascun consiglio provinciale con regolamenti resi
efficaci ai sensi del precedente articolo 49.
1.
L’amministratore nazionale:
a)
dirige e cura l’amministrazione e la contabilità della
Consociazione;
b)
raccoglie le proposte degli organi territoriali e predispone
il bilancio di previsione;
c)
acquisisce i rendiconti degli organi territoriali e predispone
il bilancio consuntivo;
d)
gestisce il fondo di economato di cui rende il conto al
consiglio di presidenza;
e) tiene
i rapporti con gli Istituti di credito mediante emissione di
ordinativi di incasso e pagamento che sottoscrive
congiuntamente al presidente nazionale o suoi eventuali
delegati.
1.
L’assistente spirituale nazionale:
a) cura
che gli indirizzi generali della Consociazione si mantengano
aderenti all’ispirazione cristiana e opera affinché si
incrementi il contributo del mondo cristiano alla donazione
del sangue, degli organi e del sangue midollare;
b)
presiede alla formazione spirituale del movimento e tiene i
rapporti con gli assistenti spirituali degli organi
territoriali e dei gruppi associati;
c)
partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell’assemblea
nazionale, del consiglio nazionale e del consiglio di
presidenza.
1. Il
consulente sanitario nazionale:
a)
indica ed elabora i criteri generali sugli indirizzi e sulla
organizzazione dei servizi sanitari ed effettua i connessi
controlli;
b) tiene
rapporti con i consulenti sanitari degli organi territoriali e
dei gruppi associati;
c)
partecipa, con voto consultivo, alle riunioni dell’assemblea
nazionale, del consiglio nazionale e del consiglio di
presidenza.
1. Il
segretario nazionale:
a)
coordina gli addetti agli uffici della Consociazione;
b)
rilascia copia degli atti;
c)
redige e sottoscrive, unitamente al presidente della riunione,
i verbali dell’assemblea, del consiglio nazionale e del
consiglio di presidenza;
d)
esercita le ulteriori funzioni attribuitegli dai regolamenti.
1. In
caso di assenza e/o impedimento del segretario nazionale, le
funzioni verbalizzanti sono esercitate dal componente
designato dagli intervenuti all’inizio della seduta.
1. Gli
assistenti spirituali e i consulenti sanitari degli organi
territoriali esercitano, - nell’ambito del territorio di
competenza - rispettivamente, le funzioni di cui all’articolo
53, primo comma, lettera a) e all’articolo 54, primo comma,
lettera a) del presente statuto, adeguandosi agli indirizzi
degli omologhi organismi nazionali ai quali riferiscono
annualmente in ordine all’attività svolta.
1. Gli
associati cessano di appartenere alla Consociazione per
recesso, per decadenza, per esclusione e per estinzione.
1. In
aggiunta ai casi previsti dalla legge, può recedere
l’associato che:
a) abbia
perduto i requisiti per l’ammissione;
b) non
si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli
scopi associativi.
1. Il
recesso può essere esercitato in ogni momento.
2. La
dichiarazione di recesso deve essere comunicata al consiglio
nazionale con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
ed ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia
fatta almeno tre mesi prima.
1. La
decadenza è pronunciata dal consiglio nazionale nei confronti
dell’associato che:
a) abbia
perduto i requisiti per l’ammissione;
b) non
si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli
scopi associativi.
1. Le
deliberazioni adottate in materia di decadenza devono essere
comunicate all’associato destinatario mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
1. In
aggiunta ai casi previsti dalla legge, l’assemblea può
escludere, con la maggioranza dei due terzi dei presenti,
l’associato che:
a) non
osservi le disposizioni statutarie o regolamentari oppure le
deliberazioni legalmente adottate dai competenti organi
consociativi;
b)
svolga o tenti di svolgere – in proprio e/o tramite terzi –
attività contraria o in concorrenza con gli interessi
consociativi.
1. Le
deliberazioni in materia di esclusione possono essere adottate
soltanto dopo che il consiglio di presidenza abbia invitato
l’associato – mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento – a regolarizzare la propria posizione;
l’esclusione può avere luogo soltanto dopo che siano trascorsi
due mesi dal ricevimento di detto invito e sempre che
l’associato si mantenga inadempiente.
1. Nelle
ipotesi che comportano l’esclusione, il consiglio di
presidenza può adottare nei confronti dell’associato un
provvedimento di sospensione per un periodo non superiore a
sei mesi, previa contestazione degli addebiti ed acquisizione
delle controdeduzioni.
2. Il
provvedimento di cui al precedente comma, con la indicazione
dei fatti e dei motivi che gli hanno dato origine, deve essere
comunicato all’associato mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
1.
L’assemblea prende atto delle estinzioni degli associati.
1.
L’associato che per qualsiasi motivi cessi di far parte della
Consociazione non può chiedere la ripetizione di quanto
introitato dalla Consociazione stessa in relazione alla
attività da esso svolta, né ha alcun diritto sul patrimonio
della Consociazione.
1. Lo
scioglimento della Consociazione è deliberato dall’assemblea
col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati ai
sensi del terzo comma dell’articolo 21 del Codice Civile.
2. In
caso di dichiarazione di estinzione o di scioglimento,
l’assemblea nomina uno o più commissari liquidatori
determinandone i poteri; qualora l’assemblea non vi dovesse
provvedere, la nomina è effettuata dalla competente autorità
giudiziaria.
1. I
beni della Consociazione residuati alla chiusura della
liquidazione sono devoluti, con il voto favorevole di almeno
tre quarti degli iscritti ai sensi del terzo comma
dell’articolo 21 del Codice Civile, secondo le disposizioni
dell’assemblea che ha deliberato lo scioglimento; in carenza
di tali disposizioni provvede la competente autorità.
1. Le
proposte di modifica dello statuto sono proposte
all’assemblea:
a) dal
consiglio nazionale che delibera a maggioranza assoluta di
voti;
b) da un
decimo degli associati.
1. La
definizione della Consociazione di cui al precedente articolo
3, primo comma, non può essere oggetto di revisione
statutaria.
1. Entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
statuto, il consiglio nazionale approva il regolamento di
esecuzione contenente norme attuative e di dettaglio.
1. Per
quanto non contemplato nel presente statuto si osservano le
norme del Codice Civile, quelle del Codice di diritto canonico
e ogni altra disposizione di legge in materia.
1. E’
abrogato lo statuto approvato per rogito del notaio Lo Schiavo
repertorio 6696 registrato a Prato il 10.11.1989 al n° 4712
vol. 40, modificato:
a) per
rogito del notaio Lo Schiavo con atto registrato a Prato il
16.02.1993 al n° 713 vol. 8;
b) per
rogito del notaio Lo Schiavo con atto registrato a Prato il
30.05.1994 al n° 2464 vol. 25;
c) per
rogito del notaio Lo Schiavo con atto registrato a Prato il
16.10.1997 al n° 4512 vol. 46.
2. Le
parti dello statuto di cui al precedente comma che
disciplinano le attività dei gruppi associati conservano la
loro efficacia fino al recepimento dello statuto tipo
approvato dall’assemblea ai sensi del precedente articolo 17,
primo comma, lettera f).
ENTRATA IN VIGORE
1. Il
presente statuto entra in vigore con l’approvazione
dell’autorità governativa ai sensi dell’articolo 16 del Codice
Civile.
2. Entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al precedente articolo 67, i competenti organi della
Consociazione adottano i provvedimenti funzionali alla
elezione del consiglio nazionale, del collegio dei revisori
dei conti, del collegio dei probiviri, dei consigli regionali
e dei consigli provinciali; gli attuali organi restano in
carica nell’attuale composizione fino al rispettivo rinnovo.
3. Il
consiglio di presidenza è autorizzato ad apportare al presente
statuto le modifiche che si rendessero necessarie in relazione
ad eventuali rilievi della competente autorità governativa
attinenti l’intero articolato con esclusione delle norme
fondamentali concernenti la definizione della Consociazione,
le sue finalità e la sua organizzazione.
Letto,
approvato e sottoscritto.
Agerola
primo ottobre duemila.
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